27 Novembre 2024

Stoccaggio di merci pericolose

Proponiamo alcuni chiarimenti sullo stoccaggio di alcuni tipi di materie pericolose e di rifiuti pericolosi all’interno ed all’esterno dei magazzini aziendali.

1) Rifiuto pericoloso stoccato all’esterno e così smaltito:

stoccaggio-merci-pericolose

2) Rifiuti pericolosi stoccati all’interno e così smaltiti:

stoccaggio-merci

3) Materie pericolose stoccate all’interno:

stoccaggio-prodotti-pericolosi

4) Materie utilizzate in produzione e/o manutenzione:

stoccaggio-adr

Ci sono, comunque, per verificare che le materie ed i rifiuti pericolosi suddetti siano correttamente stoccati, caricati e trattati durante la fase di stoccaggio presso il magazzino di uno stabilimento le seguenti disposizioni operative ADR a stoccaggio da inserire nelle procedure aziendali:

1) Rifiuto 13.05.07

n° Onu = 3082

a) Fare vasca stagna di contenimento per evitare eventuali sversamenti;
b) Delimitare con strisce gialle la zona di deposito del rifiuto;
c) Delimitare con strisce gialle la zona di carico del rifiuto;
d) Fare tettoia a copertura degli imballaggi (GIR) con docce per lo scarico della pioggia;
e) Contenere il rifiuto in deposito esclusivamente in imballaggi omologati.

2) Rifiuto 08.04.09
n° Onu = 3077

Rifiuto 08.03.12
n° Onu = 3082

Rifiuto 10.02.13
n° Onu = 3077

Rifiuto 15.02.02
n° Onu = 3077

a) Stoccaggio del rifiuto all’interno di un apposito Big Bags;
b) Stoccaggio del Big Bags in un luogo adeguatamente protetto ed adeguatamente segnalato.

Date le caratteristiche di rischio dei sopra indicati rifiuti pericolosi e materie pericolose occorre adempiere al rispetto delle seguenti disposizioni speciali quando ne ricorrono le condizioni della loro applicabilità.


DISPOSIZIONE SPECIALE 274

3.1.2.8.1 (disposizione aggiuntiva)
Le designazioni ufficiali di trasporto generiche e “non altrimenti specificate”, alle quali è assegnata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, devono essere completate dal nome tecnico della merce, salvo che una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione nel caso di una materia sottoposta a controllo. I nomi tecnici devono figurare tra parentesi immediatamente di seguito alla designazione ufficiale di trasporto. Possono essere impiegate appropriate dizioni modificative, come “contiene” o “contenente”, o altri qualificativi, come“miscela”, “soluzione”, ecc., e la percentuale del costituente tecnico. Per esempio: “N° ONU 1993 LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (contenente xilene e benzene), 3, II”.

3.1.2.8.1.1 (disposizione aggiuntiva)
Il nome tecnico deve essere un nome chimico riconosciuto, se del caso un nomebiologico riconosciuto o un altro nome utilizzato correntemente nei manuali, riviste e testi scientifici e tecnici. I nomi commerciali non devono essere utilizzati a questo scopo.

3.1.2.8.1.2 (disposizione aggiuntiva)
Quando una miscela di merci pericolose è descritta da una delle rubriche “N.A.S.” o “generiche” per le quali, è indicata la disposizione speciale 274 nella colonna (6) della Tabella A del capitolo 3.2, è sufficiente indicare i due componenti che più concorrono al o ai pericoli della miscela, con l’eccezione delle materie sottoposte a controllo quando una legge nazionale o una convenzione internazionale ne vieti la divulgazione. Se il collo contenente una miscela reca l’etichetta di un rischio sussidiario, una delle due denominazioni tecniche figuranti tra parentesi deve essere la denominazione del costituente che impone l’etichetta di rischio sussidiario.


DISPOSIZIONE SPECIALE 335

Le miscele di materie solide non sottoposte alle disposizioni dell’ADR e liquidi o solidi pericolosi per l’ambiente devono essere classificate al N° ONU 3077 e possono essere trasportate secondo questa rubrica a condizione che nessun liquido eccedente sia visibile al momento del carico della materia o della chiusura dell’imballaggio, del veicolo o del container. Ogni veicolo o container deve essere a tenuta quando è utilizzato per il trasporto alla rinfusa. Se un liquido eccedente è visibile al momento del carico della miscela o della chiusura dell’imballaggio, del veicolo o del container, la miscela deve essere classificata al N° ONU 3082. I pacchetti e gli oggetti saldati contenenti meno di 10 ml di un liquido pericoloso per l’ambiente, assorbito in un materiale solido ma non contenente liquido eccedente, o contenenti meno di 10 g di un solido pericoloso per l’ambiente, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR.


DISPOSIZIONE SPECIALE 375

Queste materie, quando sono trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta per imballaggio semplice o interno pari o inferiore a 5 litri per i liquidi, o aventi una massa netta per imballaggio semplice o intero pari o inferiore a 5kg per i solidi, non sono sottoposte ad altre disposizioni dell’ADR a condizione che gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8


DISPOSIZIONE SPECIALE 601

I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti per l’impiego, fabbricati e confezionati per la vendita al dettaglio o la distribuzione per uso personale o domestico, non sono sottoposti alle disposizioni dell’ADR.

3) Materia Pericolose e stoccate all’interno:

1) Detergente (idrossido di potassio in soluzione) = UN 3266 classe 8 – Cat. Trasp. 2
a. Fare stoccaggio protetto all’interno di un apposito armadio con chiusura controllata;
b. Mantenere vasca stagna di contenimento sotto l’armadio per evitare e contenere eventuali sversamenti.

2) Detergente (idrossido di potassio in soluzione) = UN 1814 classe 8 – Cat. Trasp. 2
a. Fare stoccaggio protetto all’interno di un apposito armadio con chiusura controllata;
b. Mantenere vasca stagna di contenimento sotto l’armadio per evitare e contenere eventuali sversamenti.

3) Detergente (idrossido di potassio in soluzione) = UN 1824 classe 8 – Cat. Trasp. 2
a. Fare stoccaggio protetto all’interno di un apposito armadio con chiusura controllata;
b. Mantenere vasca stagna di contenimento sotto l’armadio per evitare e contenere eventuali sversamenti.


Valiani Veicoli Industriali S.r.l.
Dott. Alessandro Valiani



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