21 Novembre 2024
Normativa ADR
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Normativa ADR per il trasporto di merci pericolose

NORMATIVA ADR

L'Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (in lingua inglese European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), detto ADR, è l'Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.

La maggior parte delle disposizioni sono indicate negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sull'equipaggiamento di trasporto).

Le norme riguardano:

  • classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada;

  • determinazione e classificazione come pericolose delle singole sostanze;

  • condizioni di imballaggio delle merci;

  • caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori;

  • modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne;

  • requisiti per i mezzi di trasporto e per il trasporto, compresi i documenti di viaggio;

  • abilitazione dei conducenti i mezzi trasportanti merci pericolose;

  • esenzioni dal rispetto delle norme dell'Accordo.


NOMINA DEL CONSULENTE ADR

Come da capitolo 1.8.3 la normativa ADR prevede che ogni impresa, le cui attività comprendono la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada o le operazioni connesse d'imballaggio, carico, riempimento o scarico, debba designare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati "Consulenti", incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività.

Per maggiori informazioni sulla Consulenza ADR clicca qui.


FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Come richiesto dal capitolo 1.3 dell’ADR le persone il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formate in modo rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose.

Le persone impiegate devono essere formate conformemente al 1.3.2 prima di assumersi delle responsabilità e possono svolgere compiti per i quali non hanno ancora ricevuto la formazione necessaria, solamente attraverso la supervisione diretta di una persona formata.

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