Consulente ADR: cosa cambia con l’obbligo della nomina
16-02-2023 16:52 - Novità sul trasporto di merci pericolose ADR
Entro il 31 dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti pericolosi sottoposti alla normativa ADR hanno dovuto nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, il cosiddetto consulente ADR.
L'obbligo è stato esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto. L'edizione 2019 dell'ADR estendeva formalmente anche allo speditore e all'imballatore l'obbligatorietà della nomina del Consulente ADR modificando il cap. 1.8.3.1: “Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti”, incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività”.
Per l'adeguamento di tali disposizioni l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ha concesso quattro anni di tempo alle aziende, che a vario titolo, operavano in regime dell'ADR per adeguarsi in virtù del cap. 1.6.1.44 dello stesso che recita: “Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal primo gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.
Purtroppo, la situazione è un po’ più complessa in quanto la stessa normativa ADR, e i decreti nazionali per il suo recepimento (prima l'ex D.Lgs. 40/2000 parzialmente sostituito e abrogato dall'attuale D.Lgs. 35/2010) parlano di casi di esenzione della nomina del consulente ADR. Riportiamo di seguito quanto ripartito dal cap. 1.8.3.2: le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 (esenzione per unità di trasporto) e al 1.7.1.4 (materiali radioattivi regolamentati da altre norme) come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (quantità limitate); ovvero
b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che seguono occasionalmente mente trasporti nazionali di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Per non creare confusione ed equivoci interpretativi, è necessario analizzare nel dettaglio i criteri di esenzione per la nomina del consulente ADR. Leggendo l'incipit del cap. 1.8.3.2 sembrerebbe che i concetti di esenzione della nomina del consulente ADR siano legati all'emanazione di specifiche norme nazionali.
Analizzando il punto a) del cap. 1.8.3.2 possiamo affermare che per quanto concerne i cap. 3.3 (disposizioni speciali applicabili ad alcune materie pericolose) e 3.5 (merci pericolose imballate in quantità esenti) dell'Accordo, l'esenzione della nomina del consulente ADR non necessita di alcuna norma nazionale in quanto la stessa è implicita nell'applicazione degli stessi cap. 3.3 e 3.5. Facciamo qualche esempio.
Se l'oggetto della spedizione è “UN 1588 Cianuri inorganici, solidi, N.A.S.”, la Disposizione speciale 47 (DS47) afferma che “i ferrocianuri e i ferrocianuri non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR”.
Pertanto, se con tale rubrica (UN 1588) si spediscono, caricano e trasportano ferrocianuri, non è applicabile alcuna disposizione dell'ADR, tra cui la nomina del consulente ADR. Stessa condizione vale, ad esempio, per l'amianto (UN 2212 e UN 2590), grazie alla DS168, e per le batterie a piombo (UN 2794), grazie alla DS598.
Analogamente accade con gli smalti infiammabili (UN 1263) confezionati con triplo imballo di cui quello interno contenente massimo 30 ml di prodotto e quello esterno contenente massimo 1.000 ml di prodotto complessivo per un massimo di 1.000 colli, opportunamente marcati secondo il cap. 3.5 dell'ADR. In questo modo la merce pericolosa è stata imballata in “quantità esente” secondo l'ADR.
Pertanto la spedizione, il carico e il trasporto di tale merce non sono sottoposti a nessun'altra disposizione dell'Accordo, compresa anche in questo caso la nomina del consulente ADR.
L'obbligo è stato esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto. L'edizione 2019 dell'ADR estendeva formalmente anche allo speditore e all'imballatore l'obbligatorietà della nomina del Consulente ADR modificando il cap. 1.8.3.1: “Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti”, incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività”.
Per l'adeguamento di tali disposizioni l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose ha concesso quattro anni di tempo alle aziende, che a vario titolo, operavano in regime dell'ADR per adeguarsi in virtù del cap. 1.6.1.44 dello stesso che recita: “Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non hanno nominato un consulente per la sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 devono, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal primo gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022”.
Purtroppo, la situazione è un po’ più complessa in quanto la stessa normativa ADR, e i decreti nazionali per il suo recepimento (prima l'ex D.Lgs. 40/2000 parzialmente sostituito e abrogato dall'attuale D.Lgs. 35/2010) parlano di casi di esenzione della nomina del consulente ADR. Riportiamo di seguito quanto ripartito dal cap. 1.8.3.2: le autorità competenti delle Parti contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
a) le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al 1.1.3.6 (esenzione per unità di trasporto) e al 1.7.1.4 (materiali radioattivi regolamentati da altre norme) come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (quantità limitate); ovvero
b) che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento, carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che seguono occasionalmente mente trasporti nazionali di merci pericolose o operazioni di imballaggio, riempimento carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
Per non creare confusione ed equivoci interpretativi, è necessario analizzare nel dettaglio i criteri di esenzione per la nomina del consulente ADR. Leggendo l'incipit del cap. 1.8.3.2 sembrerebbe che i concetti di esenzione della nomina del consulente ADR siano legati all'emanazione di specifiche norme nazionali.
Analizzando il punto a) del cap. 1.8.3.2 possiamo affermare che per quanto concerne i cap. 3.3 (disposizioni speciali applicabili ad alcune materie pericolose) e 3.5 (merci pericolose imballate in quantità esenti) dell'Accordo, l'esenzione della nomina del consulente ADR non necessita di alcuna norma nazionale in quanto la stessa è implicita nell'applicazione degli stessi cap. 3.3 e 3.5. Facciamo qualche esempio.
Se l'oggetto della spedizione è “UN 1588 Cianuri inorganici, solidi, N.A.S.”, la Disposizione speciale 47 (DS47) afferma che “i ferrocianuri e i ferrocianuri non sono sottoposti alle disposizioni dell'ADR”.
Pertanto, se con tale rubrica (UN 1588) si spediscono, caricano e trasportano ferrocianuri, non è applicabile alcuna disposizione dell'ADR, tra cui la nomina del consulente ADR. Stessa condizione vale, ad esempio, per l'amianto (UN 2212 e UN 2590), grazie alla DS168, e per le batterie a piombo (UN 2794), grazie alla DS598.
Analogamente accade con gli smalti infiammabili (UN 1263) confezionati con triplo imballo di cui quello interno contenente massimo 30 ml di prodotto e quello esterno contenente massimo 1.000 ml di prodotto complessivo per un massimo di 1.000 colli, opportunamente marcati secondo il cap. 3.5 dell'ADR. In questo modo la merce pericolosa è stata imballata in “quantità esente” secondo l'ADR.
Pertanto la spedizione, il carico e il trasporto di tale merce non sono sottoposti a nessun'altra disposizione dell'Accordo, compresa anche in questo caso la nomina del consulente ADR.
Fonte: Mobility