18 Ottobre 2024

ADR: le sanzioni principali

Il trasporto delle merci classificate pericolose (ADR) rappresenta una delle principali criticità per i conducenti e le imprese di trasporto, vista la complessità della normativa e le conseguenti casistiche e variabilità legate alla tipologia di veicoli e attrezzature, allo stato delle merci (colli o rinfusa) e alla relativa documentazione.

L’ADR essendo una norma tecnica, non prevede sanzioni e pertanto ogni Stato ne ha stabilite le proprie basandole su autonome valutazioni, senza alcun coordinamento con altri Stati neppure in ambito UE.

L’Italia ha fissato sanzioni principalmente con l’art. 168, in cui sono catalogati tre livelli di gravità:

  • l’art. 168 comma 9 è il più grave, in quanto prevede una sanzione amministrativa di 414,00 euro, la decurtazione di 10 punti e la sanzione accessoria della sospensione della patente e della carta di circolazione del veicolo da 2 a 6 mesi in tale ipotesi rientrano principalmente le infrazioni legate ai mezzi di estinzione, all’adeguatezza della segnalazione dei colli e dei veicoli (pannelli ed etichette), all’equipaggiamento del veicolo fino all’idoneità del veicolo e attrezzature;

  • l’art. 168 comma 9 bis prevede una sanzione amministrativa di 414,00 euro e la decurtazione di 2 punti, ma senza sanzioni accessorie. Si applica alle infrazioni inerenti la documentazione di trasporto (ddt, istruzioni scritte) e l’equipaggiamento individuale;

  • l’art. 168 comma 9 ter è il meno grave e contempla una sanzione di “soli” 167,00 euro, senza decurtazione punti, né sanzioni accessorie. Ovviamente in tali ipotesi rientrano tutti quei casi marginali come, per esempio, il mancato rispetto del divieto di fumo, l’omessa pulizia del veicolo, la mancata rimozione di pannelli ed etichette dopo lo scarico e la bonifica, il trasporto di passeggeri non facente parte dell’equipaggio e il transito nelle gallerie vietate.

Un approfondimento è doveroso per i casi considerati più gravi con particolare riferimento alla segnalazione dei veicoli tramite i pannelli arancio, le etichette di pericolo e i marchi.

La lettura del disposto normativo fa scaturire ipotesi molto ampie che contemplano sicuramente l’assenza di pannelli ed etichette, la non regolarità (dimensioni, colorazione), la collocazione, la corrispondenza con i prodotti effettivamente trasportati fino alla visibilità. Pertanto, pannelli o etichette scolorite, arrugginite, senza bordo nero, con numeri componibili con rischio di sovrapposizione sono tutte ipotesi rientranti in tale violazione.

Un altro aspetto importante da considerare è la corresponsabilità. In particolare, l’art. 168 comma 10 fa scattare l’applicazione dell’art. 167 comma 9 (“Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi”) in cui si puntualizza che le sanzioni previste si applicano sia al conducente sia al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ovviamente solamente le sanzioni amministrative.

Oltre a tale corresponsabilità sussistono anche quelle legate agli altri soggetti previsti dall’ADR, ovvero lo speditore, il caricatore, l’imballatore, il riempitore responsabili nei casi specifici legati all’attività svolta.

Pertanto, è importante verificare lo stato dei veicoli, delle attrezzature e dei dispositivi provvedendo al loro ripristino per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e accessorie.


Fonte: Uomini e Trasporti

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