29 Novembre 2024

Merci pericolose: la garanzia di essere in regola

L’incidente stradale di Bologna dell’ agosto 2018 con la conseguente esplosione dell’autocisterna carica di GPL, ha riportato sotto i riflettori i rischi derivanti dal trasporto di merci pericolose su strada.

A seguito di ciò, come spesso succede in occasione di gravi incidenti, le autorità preposte hanno notevolmente incrementato i controlli utilizzando severi criteri di giudizio.

E’ complessa e articolata, ma anche che i soggetti della filiera (costruttori, officine, centri revisioni ecc.) che agiscono dietro il trasportatore hanno svolto i propri compiti a volte con superficialità.

La sanzione più grave si applica ad infrazioni attinenti al veicolo (mancanza del certificato di approvazione, con dispositivi specifici inefficienti, mancanza di antifurto), ai mezzi di estinzione incendi, all’equipaggiamento del veicolo (cunei, due segnali di avvertimento autoportanti e liquido lavaocchi), fino alla segnalazione del veicolo (pannelli ed etichette di pericolo).

Tra le segnalazioni maggiormente contestate, punite con la sanzione massima (art.168 comma 9), ci sono sia le “solite” sanzioni relative agli:

1.Estintori con lancette sul verde

2.All’equipaggiamento del veicolo ed alle etichette = (vedi elenco)

3.All’identificazione delle cisterne

4.Alla tipologia del tachigrafo

5.Alle dotazioni del conducente = (vedi elenco)

1.Per quanto riguarda gli estintori la norma prevede la presenza, sull’unità di trasporto di almeno due estintori (uno per l’incendio del motore/cabina e uno supplementare) con una capacità minima totale estinguente (somma degli estintori) che varia in base alla massa del veicolo (4kg per i veicoli fino a 3,5 ton, 8kg per i veicoli fino a 7,5 ton e 12kg per quelli superiori alle 7.5 ton).
L’estintore per l’incendio del motore o della cabina deve avere capacità di almeno 2kg mentre, per i veicoli da 7,5 ton in su, l’estintore supplementare deve essere almeno da 6kg.
Gli estintori devono essere carichi, disporre di un sigillo per attestare che non siano stati utilizzati, avere un marchio di conformità alla norma, disporre di un’iscrizione indicante la data (mese e anno) della prossima ispezione e devono essere facilmente raggiungibili, pena l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 168 comma9;

2.Vedi allegato 1 e allegato 2

3.In merito alle cisterne i controlli hanno fatto emergere alcune mancanze relative all’identificazione e alle informazioni poste sulle “targhette”, sfuggite anche in sede di revisione periodica. In particolare, sulle cisterne con serbatoi con capacità superiore a 7500 litri con frangiflutti, la targhetta deve disporre, accanto alla capacità, la lettera “S”;

4.Per quanto riguarda le parti elettriche dei veicoli classificati “FL”, cioè i cisternati, che rimangono sotto tensione anche quando è azionato lo stacca batterie, devono essere conformi alla norma CEI 60079 (ADR 9.2.2.5.1). Tale norma si applica quindi anche al tachigrafo che deve avere pertanto la sigla “EX” posta sul bordo esterno oppure nella targhetta posta nell’alloggiamento del rotolino di carta, anch’essi sfuggiti al momento del collaudo ADR e alle verifiche periodiche.

5.Vedi Allegato 2


ART. 168 COMMA 9

RiferimentoSanzione principaleDecurtazione puntiSanzione accessoria
Art. 168 comma 9€406,90 a €1.632,00 10 punti dalla CQC Sospensione della patente di guida e carta di circolazione da 2 a 6 mesi
Art. 168 comma 9 bis€406,90 a €1632,00 2 punti dalla CQC
Art. 168 comma 9 ter€163,00 a €652,00


Fonte: Uomini e Trasporti – novembre 2018
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